Paesaggio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sancisce che “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici” (art. 2, c. 1) e che “sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge” (art. 2, c. 3).

Si deve alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 una definizione aggiornata e condivisa del concetto di paesaggio da intendersi quale “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni“, definizione che di fatto abbandona la visione estetico-culturale presente nella normativa precedente che ancora faceva riferimento alla Legge n. 1497 del 1939.

Il concetto di tutela del paesaggio invece trova il riferimento fondativo nella Costituzione italiana (art. 9) in cui è stabilito che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“.

A tal proposito il Codice prevede che “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: ‘piani paesaggistici’. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143” (D. Lgs. 42/2004, art. 135, c. 1).

Ai sensi dell’art. 40, c. 2, lettera f) del D.P.C.M. n. 169/2019 spetta ai Segretariati stipulare “l’intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice”.
Per un approfondimento a livello nazionale si rimanda ai siti ministeriali Vincoli in Rete e SITAP in cui si possono interrogare le cartografie contenenti i vincoli paesaggistici

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2022, 16:51