Contributi

Interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l’esecuzione degli interventi previsti dall’art. 31 comma 1 del Codice.

Compiti del Segretariato regionale

Come disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 40 comma 2, Regolamento di organizzazione del Ministero, il Segretariato regionale:

  • [lettera c] dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all’articolo 37;
  • [lettera l] stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell’articolo 38 del Codice;
  • [lettera m] adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Istruzioni procedurali

La richiesta di ammissibilità ai contributi statali deve essere presentata alla Soprintendenza di competenza, e può essere contestuale alla domanda di autorizzazione del progetto di manutenzione o restauro

Si ricorda che non possono essere accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

I contributi sono di due tipi, in conto capitale e in conto interessi, possono essere cumulabili, ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento. 

CONTO CAPITALE

CONTO INTERESSI

Convenzioni per accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di contributo

Ai sensi dell’art. 38 del Codice, i beni culturali sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Segretariato regionale e i singoli proprietari, possessori o detentori.

La convenzione, con durata minima di dieci anni, è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni culturali per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e ad altri eventi istituzionali promossi dal Ministero della cultura.

Patrimonio aperto al pubblico

Gli interventi conservativi avviati volontariamente dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali tutelati possono essere sostenuti in modo totale o parziale dallo Stato, nelle forme previste dal Codice (artt. 31, 35, 37). Quale contropartita ai contributi ricevuti, i privati e gli enti beneficiari hanno l’obbligo di rendere fruibili al pubblico i beni restaurati (art. 38) sottoscrivendo un atto di convenzione in cui sono specificati le modalità, il calendario e gli orari di accessibilitàa. Le convenzioni hanno durata minima di 10 anni. L’obiettivo della misura normativa è di sostenere la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nazionale, anche di proprietà privata, e al contempo di promuoverne la più ampia fruizione e conoscenza.

Modulistica

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2022, 16:42